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[1]Gli aiutanti di battaglia provenienti dai sottufficiali di carriera continuano - al termine della guerra durante la quale hanno compiuto le azioni che hanno dato luogo al conferimento del grado di aiutante di battaglia - a prestare servizio col grado acquistato in guerra; gli altri seguono le sorti della loro classe.

[2]Tutti conservano il grado e la relativa uniforme, anche dopo compiuti i rispettivi obblighi di servizio.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-11-21;1735~art2 · fonte del testo