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Agli aiutanti di battaglia non provenienti dalle categorie dei sottufficiali di carriera puo' essere eccezionalmente concesso il passaggio in carriera continuativa per merito di guerra con le norme stabilite dall'art. 15 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, e relativo regolamento.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010
