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Gli aiutanti di battaglia provenienti dalle categorie dei sottufficiali in carriera continuativo possono conseguire l'avanzamento al grado di sottotenente in servizio permanente effettivo per merito di guerra con le norme stabilite dall'art. 15 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regia esercito, approvata con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n.596, e relativo regolamento.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-11-21;1735~art4 · fonte del testo