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L'ufficiale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato:
- 1)detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese;
- 2)detenuto in stato di carcerazione preventiva per reato che abbia importato condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese;
- 3)sospeso dall'impiego per causa diversa da condanna penale;
- 4)in aspettativa per motivi privati;
- 5)in aspettativa per infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu' volte, e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione. La detrazione di anzianita' consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed e' commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all'anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni sopraindicate.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 27 marzo 2001
