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Gli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per eta', a domanda, o in applicazione della legge di avanzamento, sono trasferiti nella ausiliaria e vi rimangono fino al compimento del periodo di otto anni dalla, data di cessazione dal servizio permanente, ferme restando, per il computo di detto periodo agli effetti della pensione, le disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge. Agli ufficiali trasferiti in ausiliaria ai sensi del comma precedente compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' prevista dall'art. 67. A quelli di essi che abbiano acquisito diritto, all'atto del collocamento nella riserva, all'indennita' di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data predetta, in luogo di tale ultima indennita', quella di cui all'articolo 68 della presente legge.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
