Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva per una causa diversa da quelle indicate negli articoli 100 e 101 o in congedo assoluto, e che fruiscano dell'indennita' di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni, compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo dell'indennita' predetta, quella stabilita dall'art. 68. Tuttavia, agli ufficiali dell'Esercito, che siano stati collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da cause di servizio, l'indennita' stabilita dall'art. 68 compete dalla data di entrata in vigore della presente legge anche se non fruiscano gia' dell'indennita' di cui all'art. 48 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art102 · fonte del testo