Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 133 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali della Marina, collocati in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, continuano a rimanere in tale categoria qualora siano riconosciuti fisicamente idonei ai servizi dell'ausiliaria. A detti ufficiali compete, se piu' favorevole, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali collocati in ausiliaria per eta'. Gli ufficiali che non siano riconosciuti idonei ai servizi dell'ausiliaria sono collocati nella riserva conservando il trattamento cui acquisirono diritto all'atto della cessazione dal servizio permanente. Al termine di tale trattamento, in luogo dell'indennita' prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, a detti ufficiali sara' attribuita l'indennita' di cui all'art. 68 della presente legge,aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art107 · fonte del testo