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Agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in riforma, a riposo o in congedo assoluto, con diritto alla indennita' prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni, compete, dalla data suddetta, in luogo di tale indennita', quella stabilita dall'art. 68 della presente legge. Tuttavia, agli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica che siano stati collocati in riforma, a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermita' dipendenti da cause di servizio l'indennita' stabilita dall'art. 68 compete, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non fruiscano gia' dell'indennita' prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 734, e successive modificazioni, o dall'art. 1 del decreto legislativo 10 gennaio 1947, n. 58, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
