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L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni dei grado subisce nei ruolo una detrazione di anzianita', commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1 gennaio dell'anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art11 · fonte del testo