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Gli ufficiali dell'Esercito, nei cui riguardi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbia trovato applicazione l'art. 35 della legge 9 maggio 1940, n. 369, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente. Gli ufficiali dell'Aeronautica, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, rimangono in tale posizione. Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del predetto regio decreto-legge.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art112 · fonte del testo