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Per l'ufficiale nella riserva che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato richiamato in servizio per almeno un anno e che, per effetto del richiamo, abbia conseguito diritto ad una nuova liquidazione del trattamento di quiescenza, tale nuova liquidazione si effettua sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art113 · fonte del testo