Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri, che cessano per eta' dal servizio permanente entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere richiamati in servizio con decreto del Ministro per la difesa per la durata di un anno. Con le stesse modalita' e per la stessa durata possono essere richiamati in servizio i colonnelli e i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri che, per eta', siano cessati dal servizio permanente a partire dal 25 settembre 1953.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art114 · fonte del testo