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Se pero' non venga adottato alcun nuovo provvedimento in sostituzione di quello annullato o se al termine della nuova procedura venga adottato un provvedimento che non comporti la cessazione dal servizio permanente o se, in seguito alla rinnovazione del giudizio di avanzamento, l'ufficiale venga dichiarato idoneo all'avanzamento, la riammissione in servizio decorrera', anche agli effetti economici, dalla data di decorrenza del provvedimento annullato.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
