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La presente legge non ha effetto nei riguardi degli ufficiali di Forze armate diverse dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica o dei corpi militari od organizzati militarmente per i quali in base alle vigenti disposizioni siano applicabili le norme riflettenti lo stato degli ufficiali dell'Esercito, i relativi regolamenti, nonche' il regolamento di disciplina militare per gli ufficiali medesimi.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
