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Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita', in ruoli distinti secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Gli ufficiali in servizio permanente non possono essere trasferiti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi specificati dalle leggi; in tali casi il trasferimento e' effettuato con decreto del Presidente della Repubblica.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art14 · fonte del testo