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E' idoneo al servizio incondizionato l'ufficiale le cui condizioni fisiche gli consentono di prestare servizio dovunque, presso reparti, comandi, uffici, e a bordo per gli ufficiali della Marina. Per gli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica la temporanea inidoneita' al solo servizio di volo non costituisce impedimento alla permanenza nella posizione di servizio effettivo. L'idoneita' al servizio incondizionato e' accertata periodicamente dagli organi e con le modalita' stabiliti dai regolamenti.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
