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L'ufficiale, prima di assumere servizio, e' tenuto a, prestare giuramento secondo le vigenti disposizioni. Per l'ufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art2 · fonte del testo