Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

(( L'aspettativa e' la posizione dell'Ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio per una delle seguenti cause:

  • a)prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della liberta' personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorche' non formalmente dichiarato;
  • b)infermita' temporanee;
  • c)motivi privati;
  • d)riduzione di quadri;
  • e)cariche elettive politiche e amministrative. L'aspettativa e' disposta di diritto per le cause di cui al comma 1, lettera a), a domanda o d'autorita' per la causa di cui al comma 1, lettera b); a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c); d'autorita' per la causa di cui al comma 1, lettera d). La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza non ancora fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la richiesta di aspettativa. L'aspettativa non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio. 5. L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive politiche e' disposta d'ufficio ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le cariche elettive amministrative e' disposta a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966 n. 1078, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816)) 15
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

15

con decorrenza dal 1 gennaio 1998

Il D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 1 gennaio 1998. 189 parole tolte, 186 parole aggiunte in 6 capoversi.

L'aspettativa e' la posizione tolto: dell'ufficiale aggiunto: dell'Ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio tolto: effettivo o dalla disposizione per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerraaggiunto: , o altre cause di limitazione della liberta' personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorche' non formalmente dichiarato;

b) infermita' temporanee tolto: provenienti da cause di servizio;

c) tolto: infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio aggiunto: motivi privati;

d) tolto: motivi privati aggiunto: riduzione di quadri;

e) tolto: riduzione di quadri aggiunto: cariche elettive politiche e amministrative. L'aspettativa e' disposta di diritto per tolto: la causa di cui alla aggiunto: le cause di cui al comma 1, lettera a), a domanda o d'autorita' per tolto: le cause di cui alle lettere b), c) ed e), soltanto a domanda aggiunto: la causa di cui al comma 1, lettera b); a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c); d'autorita' per la causa di cui tolto: alla aggiunto: al comma 1, lettera d). tolto: Le cause indicate alle lettere b) e c) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella indicata alla lettera d) deve essere giustificata dall'ufficiale aggiunto: La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' tolto: all'ufficiale sono concessi aggiunto: all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza tolto: ammessi dai regolamenti per le licenze e non ancora fruitiaggiunto: , previsti dalle disposizioni vigenti. Nel caso di cui tolto: alla lettera d) la concessione della aspettativa aggiunto: al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la richiesta di aspettativa. L'aspettativa non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e la sua concessione e' subordinata alle esigenze tolto: del servizio e la sua durata non puo' essere inferiore ai quattro mesi. Ove l'aspettativa abbia durata superiore a tale termine, trascorsi aggiunto: di servizio. Trascorsi i primi quattro mesiaggiunto: , l'ufficiale puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio. tolto: Verificandosi una riduzione di quadri, gli ufficiali in eccedenza ai rispettivi quadri sono collocati, per ciascun grado, in aspettativa con preferenza di coloro che ne facciano domanda. L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non puo' essere collocato in aspettativa. Nel collocamento d'autorita' in aspettativa per riduzione di quadri si osserva un turno per ciascun grado, incominciando dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che nel grado medesimo siano stati altra volta collocati in aspettativa per la stessa causa. aggiunto: 5. L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive politiche e' disposta d'ufficio ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le cariche elettive amministrative e' disposta a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966 n. 1078, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490

    Il D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art21 · fonte del testo