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(( L'aspettativa e' la posizione dell'Ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio per una delle seguenti cause:
- a)prigionia di guerra, o altre cause di limitazione della liberta' personale nel corso di operazioni di carattere umanitario, o di polizia internazionale, o di conflitti armati assimilabili allo stato di guerra, ancorche' non formalmente dichiarato;
- b)infermita' temporanee;
- c)motivi privati;
- d)riduzione di quadri;
- e)cariche elettive politiche e amministrative. L'aspettativa e' disposta di diritto per le cause di cui al comma 1, lettera a), a domanda o d'autorita' per la causa di cui al comma 1, lettera b); a domanda per la causa di cui al comma 1, lettera c); d'autorita' per la causa di cui al comma 1, lettera d). La causa indicata dal comma 1, lettera b), deve essere accertata dall'amministrazione. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' all'Ufficiale sono concessi, a domanda, i periodi di licenza non ancora fruiti, previsti dalle disposizioni vigenti. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'ufficiale deve motivare la richiesta di aspettativa. L'aspettativa non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. Trascorsi i primi quattro mesi, l'ufficiale puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio. 5. L'aspettativa di cui al comma 1, lettera e), per le cariche elettive politiche e' disposta d'ufficio ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le cariche elettive amministrative e' disposta a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966 n. 1078, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816)) 15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490
15con decorrenza dal 1 gennaio 1998
Il D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010
