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L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto con il quale e' disposta, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra che decorre dalla data della cattura. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art23 · fonte del testo