Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale e' richiamato in servizio effettivo o a disposizione. Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. Qualora l'ufficiale sia giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'art. 22. Se allo scadere di detto periodo massimo l'ufficiale sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'art. 36. Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, sia, giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito dei periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
