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Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze l'ufficiale in aspettativa puo' essere richiamato in servizio, purche' idoneo a servizio incondizionato, ed anche in deroga al quinto comma dell'art. 21. Se in aspettativa per riduzione di quadri, l'ufficiale richiamato in servizio e' considerato in soprannumero.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art26 · fonte del testo