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L'ufficiale cui siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare puo', ove la gravita' di tali fatti lo consigli, essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare. Tale provvedimento deve essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso ordine o mandato di cattura. Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. Quando, pero', da un procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di stato, l'ufficiale deve essere sottoposto a procedimento disciplinare. Oltre al caso di cui al terzo comma, la sospensione dall'impiego e' revocata a tutti gli effetti quando l'ufficiale non sia sottoposto a procedimento penale, od a procedimento disciplinare, oppure quando questo si esaurisca senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta all'ufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della precedente sospensione precauzionale, revocandosi l'eventuale eccedenza. ((L'Ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione)).15
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490
15con decorrenza dal 1 gennaio 1998
Il D.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010
