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La sospensione disciplinare dall'impiego e' inflitta previa inchiesta, formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina; la sua durata non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a dodici.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art30 · fonte del testo