Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'ufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause previste dal precedente art. 33, cessa dal servizio permanente anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di un Consiglio di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
