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L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, e' tolto dai ruoli del servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. Se trattisi di infermita' provenienti da cause di servizio o riportate od aggravate per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra, l'ufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. Se trattisi di infermita' non provenienti da cause di servizio:
- a)l'ufficiale che ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
- b)l'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
- c)l'ufficiale che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita', per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
