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L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado per insufficienza di qualita' morali, di carattere, intellettuali, militari, o professionali, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto. L'adozione del relativo provvedimento e' subordinata:

  • a)alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e del Capo di stato maggiore della Difesa;
  • b)alla determinazione del Ministro su proposta delle autoirita' gerarchiche da cui dipende l'ufficiale, se si tratti di ufficiale di altro grado. La determinazione e' adottata previo parere delle commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art40 · fonte del testo