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L'ufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali cessa dal servizio permanente. La inosservanza deve essere dichiarata dal Tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni. All'ufficiale che cessa dal servizio si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'art. 36. L'ufficiale e' collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso art. 36, altrimenti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'eta'.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 12 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art45 · fonte del testo