Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 174 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento, e che ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, e' collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, a seconda dell'eta'. In tutti gli altri casi e' collocato nell'ausiliaria. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente deve essere disposto non oltre il trentesimo giorno dalla data della partecipazione ministeriale del giudizio di non idoneita' all'avanzamento. Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza,. All'ufficiale collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento si applicano le disposizioni contenute nella lettera c) dell'art. 36; all'ufficiale collocato nell'ausiliaria si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) dello stesso art. 36.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art46 · fonte del testo