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L'ufficiale in congedo e' assegnato a comandi, unita', truppe, servizi, di prima linea o ausiliari o territoriali, in relazione all'eta', alle condizioni fisiche e alla capacita' professionale secondo le norme contenute nelle leggi di ordinamento.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art47 · fonte del testo