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L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa. Per l'anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge. Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art5 · fonte del testo