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L'ufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio, d'autorita', secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Puo' anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Il richiamo a domanda con assegni ha luogo con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art50 · fonte del testo