Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'art. 56 o prima dei raggiungimento de] limite di eta' stabilito dagli articoli 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, e' collocato in congedo assoluto.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art51 · fonte del testo