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L'ufficiale in congedo che, prima della scadenza del periodo indicato nel primo comma dell'art. 56 o prima dei raggiungimento de] limite di eta' stabilito dagli articoli 61, 63 e 65, sia riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, e' collocato in congedo assoluto.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
