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L'ufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. La sospensione dalle funzioni del grado, precauzionale e disciplinare, e' regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art52 · fonte del testo