Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale in congedo dell'Esercito puo' essere trasferito da un'arma ad un'altra arma o ad un servizio, da un servizio ad un'arma ovvero ad altro servizio, da un ruolo ad altro dello stesso servizio quando sia in possesso del titolo di studio richiesto dalla legge sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per trasferimenti da un'arma ad un servizio, quando abbia superato il quarantunesimo anno di eta'. Salvo il disposto del comma seguente, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorita' e, nel caso di trasferimento da un'arma a un servizio, soltanto a domanda. Il trasferimento ai servizi sanitario o veterinario e' obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di eta', per gli ufficiali inferiori delle armi e dei servizi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facolta' di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale che, appartenendo ad uno dei ruoli delle armi, faccia domanda di rimanervi. L'ufficiale e' trasferito con il proprio grado e la propria anzianita'; pero', nei trasferimenti da un'arma ad un servizio e nei trasferimenti obbligatori ai servizi sanitario e veterinario, l'ufficiale che rivesta grado superiore a tenente e' trasferito col grado di tenente e con l'anzianita' che aveva in tale grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art53 · fonte del testo