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Per l'ufficiale in congedo della Marina non e' ammesso trasferimento da corpo a corpo. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica non e' ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 61 della presente legge e i casi indicati dalle leggi di ordinamento e di reclutamento.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art54 · fonte del testo