Art. 55 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1997, N. 498
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La categoria dell'ausiliara comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria e' disposto con decreto Ministeriale previa adesione del Ministro per il tesoro. L'ufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed e' collocato nella riserva con perdita anche dell'indennita' eventualmente spettantegli ai sensi dell'art. 68. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 dicembre 1959, n. 1089
2La L. 15 dicembre 1959, n. 1089 ha disposto (con l'art. 4) che "Il divieto posto dal secondo comma dell'art. 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113, s'intende riferito, per l'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza, allo esercizio di qualsiasi attivita' presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione finanziaria."
Testo in vigore dal 24 dicembre 1959 al 1 gennaio 1998
