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L'ufficiale che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di eta', sia stato collocato nella riserva perche' non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora entro il periodo di tempo indicato al primo comma dell'art. 56 riacquisti l'idoneita' ai servizi dell'ausiliaria, puo', a domanda, essere iscritto in tale categoria. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva e' computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art57 · fonte del testo