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L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed e' collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di eta': 65 anni se ufficiale superiore; 62 anni se ufficiale inferiore.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art65 · fonte del testo