Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le autorita' militari indicate ai primi due commi dell'art. 75, e il Ministro nei casi preveduti dai commi terzo e quarto dello stesso art. 75 e dall'art. 76, decidono, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, se all'ufficiale debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 73 o se l'ufficiale medesimo debba essere deferito al Consiglio di disciplina per eventuale perdita del grado per rimozione. Ove le autorita' militari di cui ai primi due commi dell'art. 75 ritengano che all'ufficiale debba essere inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, ne fanno proposta al Ministro, il quale puo' anche deferire l'ufficiale al Consiglio di disciplina. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art77 · fonte del testo