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L'ufficiale che in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'art. 73, lettera c), e' sottoposto ad un Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
