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Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. Il presidente non puo' essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, qualora il giudicando sia, tenente colonnello o abbia grado corrispondente, il presidente non puo' essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano. L'arma, il corpo, il ruolo, il servizio, cui devono appartenere gli ufficiali che costituiscono il Consiglio di disciplina in relazione all'arma, corpo, ruolo o servizio di appartenenza dell'ufficiale da giudicare, sono indicati nella tabella numero 5 annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
