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Il Consiglio di disciplina per i generali o colonnelli, o ufficiali di grado corrispondente, si compone, salvo il disposto del terzo comma, di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianita' superiore se trattisi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. In caso di indisponibilita' possono essere chiamati a far parte del Consiglio ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate. Per i generali di armata e ufficiali di grado corrispondente il Consiglio di disciplina e' composto dei cinque ufficiali generali e ammiragli piu' elevati in grado e piu' anziani fra le tre Forze armate, non impediti dal parteciparvi. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente. Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art81 · fonte del testo