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Per la formazione del Consiglio di disciplina a carico di piu' ufficiali appartenenti a Forze armate diverse, il presidente e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il piu' elevato in grado o piu' anziano. Per la scelta degli altri quattro membri:

  • a)se il numero dei giudicandi e' di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano ed un membro e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;
  • b)se il numero dei giudicandi e' superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano ed uno e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il piu' elevato in grado o piu' anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sara' considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianita' appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;
  • c)se il numero dei giudicandi e' superiore a due ed essi appartengano alle tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art82 · fonte del testo