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L'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti del Consiglio. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui l'ufficiale ha ricevuto comunicazione della, convocazione del Consiglio di disciplina. I componenti ricusati sono sostituiti.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
