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Il Consiglio di disciplina e' convocato dall'autorita' che lo ha formato ai sensi dell'art. 79. Detta autorita' da' comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione all'ufficiale sottoposto a consiglio. Trasmette, contemporaneamente, ai componenti del Consiglio l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali debbono essere comprese le eventuali difese scritte dal giudicando. Il Consiglio di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
