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Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso; invita quindi gli altri membri a fare altrettanto. Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma precedente e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri del Consiglio, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio di presentarsi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presentera' ne' fara' constare di essere legittimamente impedito, sara' proceduto in sua assenza.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art86 · fonte del testo