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Nei trasferimenti da ruolo a ruolo di ufficiali di pari anzianita' assoluta, l'ordine di precedenza e' determinato dall'eta', salvo il caso di ufficiali provenienti dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parita' di eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'. Qualora si riscontri parita' anche nell'anzianita' assoluta di nomina ad ufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo da ufficiale.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
