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L'ufficiale residente all'estero che sia sottoposto a Consiglio di disciplina, qualora ritenga di non potersi presentare al Consiglio, ne da' partecipazione al presidente al quale puo' far pervenire la memoria a difesa di cui all'art. 87.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
