Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

In tempo di guerra il Ministro ha facolta', sentito il parere dei capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere piu' utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata. Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianita' posseduti.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art93 · fonte del testo