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In tempo di guerra il Ministro ha facolta', sentito il parere dei capi di stato maggiore interessati, di trasferire da una ad altra Forza armata gli ufficiali di complemento che, a suo giudizio, possano essere piu' utilmente impiegati nei ruoli di complemento dell'altra Forza armata. Gli ufficiali trasferiti conservano il grado e l'anzianita' posseduti.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
