Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 213 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In tempo di guerra, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui al precedente titolo VIII, salvo quanto stabilito dai commi che seguono. Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unita' corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, la decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a Consiglio di disciplina, la competenza a formare e a convocare il Consiglio spettano ai comandanti suddetti. Nei casi previsti dall'art. 76 e dall'art. 77, secondo comma, il Ministro, per la formazione del Consiglio di disciplina, puo' designare anche uno dei comandanti predetti. Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unita' corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, il Ministro puo' delegare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare il Consiglio di disciplina. Per gli ufficiali di cui ai due commi precedenti il Consiglio di disciplina e' composto di cinque membri, scelti dall'autorita' cui spetta di formare il Consiglio tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art95 · fonte del testo